Smarrimento bagagli in viaggio: quali tutele
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Risarcimento per danneggiamento o smarrimento delle valigie in aereo o altri trasporti.
Se stai pianificando una vacanza che include diversi spostamenti con vari mezzi di trasporto, è importante sapere cosa fare in caso di smarrimento o danneggiamento dei bagagli durante le varie tappe del viaggio. Nell’articolo seguente forniremo una guida pratica per orientarti in questa materia. Ti diremo a chi fare la richiesta di rimborso e a quanto ammonta il risarcimento del danno. Ma procediamo con ordine.
Danni o smarrimento bagagli in aeroporto: i viaggi aerei
Il settore aereo è tra i più regolamentati per quanto riguarda la gestione dei bagagli.
Se al momento dell’arrivo scopri che il tuo bagaglio è danneggiato, devi immediatamente recarti agli uffici Lost and Found presenti in aeroporto.
Qui dovrai compilare un “Property Irregularity Report” (PIR) per attestare l’accaduto.
Entro sette giorni dalla compilazione del PIR, dovrai inviare tutta la documentazione necessaria all’ufficio “relazioni clienti” o “assistenza bagagli” della compagnia aerea per iniziare la pratica di risarcimento.
In caso di smarrimento del bagaglio, invece, è necessario attendere 21 giorni prima di poter procedere con la richiesta di risarcimento. Durante questo periodo, la compagnia aerea cercherà di rintracciare i tuoi bagagli.
Il risarcimento può includere le spese sostenute a causa dello smarrimento (ad esempio abiti di emergenza o altri oggetti indispensabili), a prescindere dal fatto che i bagagli vengano successivamente trovati o meno.
Il risarcimento del danno
Il risarcimento massimo standard è di 1.335 euro per bagaglio (pari a 1.288 Diritti Speciali di Prelievo, DSP), se la compagnia aerea appartiene a un Paese dell’Unione Europea o aderisce alla Convenzione di Montreal del 1999.
Se invece la compagnia aerea segue la Convenzione di Varsavia del 1929, il risarcimento è di 17 euro per chilogrammo di bagaglio smarrito o danneggiato.
È possibile ottenere un risarcimento maggiore se, al momento del check-in, hai dichiarato un valore superiore per il contenuto del tuo bagaglio registrato. In questo caso, è fondamentale avere prove del valore dichiarato, come ricevute o perizie.
Immagina di essere in viaggio per una conferenza internazionale. Al tuo arrivo, scopri che la tua valigia, contenente materiale importante per la conferenza, è danneggiata. Seguendo la procedura, vai immediatamente all’ufficio “Lost and Found” per compilare il PIR. Non trovando una soluzione immediata, dovrai anticipare le spese per sostituire il materiale danneggiato e poi richiedere il risarcimento alla compagnia aerea, presentando tutte le ricevute necessarie.
Danneggiamento o smarrimento in altri spostamenti
Nel contesto dei trasporti, al di fuori dell’ambito dei viaggi aerei e in assenza di condizioni generali di trasporto specifiche, è possibile applicare la regola generale prevista dall’articolo 1218 del Codice civile. Tale norma stabilisce che ciascuna parte è responsabile per la mancata esecuzione o il ritardo nell’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Per quanto riguarda il trasporto di merci, l’articolo 1693 del Codice civile introduce una normativa speciale per la custodia delle cose trasportate. Secondo questo articolo, il vettore è responsabile per qualsiasi perdita o danno delle merci che gli sono state affidate per il trasporto, a partire dal momento della loro ricezione fino alla consegna al destinatario.
La responsabilità del vettore può essere esclusa solo in circostanze specifiche, come il verificarsi di un evento di forza maggiore, la natura intrinseca delle merci o difetti del loro imballaggio, o azioni imputabili direttamente al mittente o al destinatario.
Tuttavia, è frequente che le condizioni generali di contratto prevedano delle clausole che modulano questa responsabilità. Ad esempio, possono richiedere che il mittente dimostri la sussistenza di un caso fortuito per escludere la responsabilità del vettore, o possono stabilire limiti massimi all’importo del risarcimento danni, in linea con quanto previsto da normative di settore o convenzioni internazionali relative al trasporto di merci.

